Lã¢ââ¢art 36 C 4 E Punto 7 All 41 Dlgs 1182011

Ispettorato del Lavoro: le indicazioni sulla maggiorazione delle sanzioni

Una nuova circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda e fornisce interpretazioni sulla maggiorazione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale stabilite dalla Legge di Bilancio 2019.

Roma, 29 Gen – Alcune novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, north. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 due east bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" – riguardano gli strumenti per il 'contrasto del fenomeno del lavoro sommerso eastward irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro'. E nei giorni scorsi, nell'articolo " Legge di Bilancio 2019: le novità in materia di sicurezza sul lavoro", abbiamo presentato quella che, in questo particolare ambito, è una delle novità più rilevanti: le modifiche nell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Tuttavia tutte le volte che si arriva advertising un cambiamento, in questo caso un inasprimento, delle sanzioni non mancano dubbi sulle interpretazioni della legge, ad esempio con riferimento alle tempistiche o al rapporto con le normative previgenti.

Ecco perché l' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha tra i suoi compiti quello di elaborare circolari e indirizzi operativi in merito a 'problematiche interpretative concernenti l'applicazione della normativa di riferimento', ha fornito un orientamento ispettivo attraverso la Circolare northward. two del 14 gennaio 2019. Una delle prime number circolari che è firmata, tra l'altro, dal nuovo capo dell'Ispettorato, il Generale dei Carabinieri Leonardo Alestra che, come ricordato in una nostra intervista, ha preso il posto di Paolo Pennesi.

INL

La legge di bilancio 2019

La circolare, che ha come oggetto "art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. northward. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni", presenta east fornisce indicazioni sulle novità della Legge di Bilancio riguardanti l' apparato sanzionatorio previsto non solo per il lavoro nero, ma anche con riferimento alle violazioni in riferimento al tema della salute due east sicurezza (D.Lgs. 81/2008) o dell'applicazione della normativa in materia di vari aspetti (orario di lavoro, ferie, distacco transnazionale, …).

Nel documento si segnala che "insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro", la L. n. 145/2018 al comma 445 dell'art. ane, ha previsto la "maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi eastward della dignità dei lavoratori".

Indicazioni sulle maggiorazioni

In particolare, si indica che la lett. d) del comma 445 "stabilisce 50'aumento del:

  1. 20% degli importi previsti da:
    • fine art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da Fifty. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
    • fine art. eighteen del D.50. north. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
    • art. 12 del D.Lgs. north. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
    • dai commi 3 east 4 dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie eastward riposo giornaliero;
  1. 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008".

Inoltre si segnala che "ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

Si specifica che le maggiorazioni:

  • "sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (advertising es. il mantenimento di un lavoratore 'in nero' a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
  • nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) "…sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro east delle politiche sociali e sono foreordain all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, due north. 150" fatte salvage le somme che l'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

Eastward si sottolinea che la destinazione delle maggiorazioni "prescinde dall'organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione".

Segnaliamo che "tempus regit actum" (il tempo regola l'atto) è united nations principio che sottolinea come un provvedimento, united nations atto, siano regolati dalla normativa, dall'ordinamento, vigenti nel tempo in cui il provvedimento è posto in essere.

Normativa vigente e previgente

Riguardo alle norme che erano in vigore precedentemente si indica che "le previgenti disposizioni dell'art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. ix/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

  • il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 18 bis del D.Lgs. north. 66/2003, fatta eccezione 'delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo';
  • il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. three del D.L. north. 12/2002 (conv. da Fifty. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'fine art. 14, comma 4, lett. c), due east comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 advert apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a xiii milioni di € - vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) 'a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, advertising una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso east irregolare',

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame".

In questo senso:

  • gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l'importo sanzionatorio 'base of operations' previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in 'nero' – vale a dire la sanzione amministrativa 'da € 1.500 a € ix.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro' – è pari advert una somma da € 1.800 a € x.800;
  • le maggiorazioni signal dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di € annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. Tornando all'esempio su indicato, pertanto, a fronte di united nations adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in 'nero', 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l'utilizzazione dei codici tributo in uso);
  • resta ferma la destinazione alle finalità point nel D.50. due north. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta advert esempio, 50'ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €".

La Circolare si conclude indicando che, a livello operativo, "si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso".

Tiziano Menduto

Scarica la normativa di riferimento :

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 2 del xiv gennaio 2019 - art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. due north. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.

sievwrightfould1963.blogspot.com

Source: https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/ispettorato-del-lavoro-le-indicazioni-sulla-maggiorazione-delle-sanzioni-AR-18747/

0 Response to "Lã¢ââ¢art 36 C 4 E Punto 7 All 41 Dlgs 1182011"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel